ADOZIONI


Descrizione:

Il principio normativo al quale si fa riferimento è quello della sussidiarietà, che impone che l'adozione sia l'estrema risposta a situazioni di abbandono di bambini. L'adozione viene disposta da parte del Tribunale per i Minorenni, a coppie disponibili, in seguito al completamento (entro 6 mesi e 15 giorni) dell'iter di conoscenza da parte dei Servizi territoriali. La normativa vigente assegna ai Servizi Sociali e Sanitari funzioni riguardanti la valutazione, l'informazione, la preparazione e il sostegno post-adottivo delle coppie; tali compiti possono essere svolti anche in collaborazione con gli Enti Autorizzati.


A chi è rivolta:

L'adozione è permessa a coniugi uniti in matrimonio, tra i quali non sussista separazione personale, neppure di fatto, e che siano in grado di educare e di mantenere i minori che intendono adottare. La differenza di età tra adottante e minore è compresa tra un minimo di 18 e un massimo di 45 anni.


Come si accede:

Gli operatori dell'Area Minori sono a disposizione per fornire le informazioni in merito alle procedure per l'adozione.

Le coppie che intendono offrire la propria disponibilità, devono presentare domanda in prima istanza al Tribunale per i Minorenni e rivolgersi successivamente alle équipe integrate socio-sanitarie.


Aspetti qualificanti:

Valutazione professionale delle coppie disponibili all'adozione

  • Produzione di una relazione dettagliata inviata all'Autorità Giudiziaria.


 
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