Operazione trasparenza
Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 21 della legge 69 del 18 giugno 2009 (pubblicata G.U. n. 140 del 19/06/2009), tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. devono rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti ed ai segretari comunali e provinciali (trattamento economico, curriculum vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici) ed i dati relativi ai tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale:
- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- il Piano e la Relazione della performance;
- l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e ll'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
- i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance;
- i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
- i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
- gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 165/2001 (art. riformulato dall'art. 68 del D.Lgs 150/2009) al comma 2, <<...la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro...>>
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